Discorso “GLOBAL COMMITTEE FOR THE RULE OF LAW”

SIOI, 7 Aprile 2016

 

Dalla Conferenza di Bruxelles su “Stato di Diritto contro Ragion di Stato” sono passati solo due anni; ma è trascorso molto di più se si guarda alle trasformazioni avvenute nelle nostre democrazie, nella  geopolitica, nella qualità dell’informazione e della conoscenza. Queste trasformazioni hanno riguardato realtà globale ed equilibri di potere. Ma nella sfera dei diritti e delle libertà fondamentali, di pensare e di credere, di conoscere e di essere informati, i progressi sono stati ineguali, e vistosi gli arretramenti.

 

La campagna per affermare il diritto alla conoscenza quale base essenziale  dello Stato di Diritto è la dimostrazione della “preveggenza” di Marco Pannella. In un certo senso la sua è una sfida che caratterizza un intero percorso: quello della legalità contro l’arbitrio; della giustizia contro l’interesse di parte; della libertà individuale contro l’oscurantismo e la repressione.

 

La visione di Marco Pannella intende radicare il diritto alla conoscenza nel “Parlamento dell’Uomo”, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

 

È in quella prospettiva che Marco ha creato il “Global Committee for the Rule of Law” di cui ho l’onore di far parte, con Matteo Angioli che assicura con straordinaria efficacia la continuità di questo lavoro, insieme a Laura Harth. Le finalità del Comitato sono:

 

“Art. 1 – … promuovere lo spirito e i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, e come ribadito nei Trattati delle varie organizzazioni regionali … riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana … l’affermazione di una politica volta alla transizione universale verso lo Stato di Diritto denominato Global Committee for the Rule of Law-Comité Mondial pour l’état de Droit.

 

Art. 2 – Il Comitato si prefigge di far adottare una politica volta alla transizione verso lo Stato di Diritto, a partire dalla promozione di un nuovo diritto umano alla conoscenza, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso una iniziativa promossa dalle massime autorità dello Stato Italiano. Il Comitato curerà la promozione e l’organizzazione delle iniziative nonché la raccolta dei fondi necessari per conseguire lo scopo.”

 

Nel libro “L’Opinione Pubblica”, Walter Lippmann sosteneva, quasi un secolo fa, che la gente non ha modo di conoscere il mondo  esterno oggettivamente, ma attraverso la mera “rappresentazione di uno pseudo-ambiente fotografato nella sua testa”. Per conoscere realmente il mondo, sostiene Lippmann, il pubblico dovrebbe possederne “le mappe”: ma come si può esser sicuri che le mappe di cui la gente si fida non siano state disegnate da gruppi di interesse? La maggior parte delle mappe lo é. Come può quindi esistere un governo democratico che non cada nell’irrazionalità, per effetto di lotte tra contrapposti interessi?

 

Su percezioni distorte influiscono censure, contatti sociali limitati, approfondimenti insufficienti, necessità di sintetizzare fatti complessi, reazioni emotive e preconcetti. Può una democrazia essere sorretta da un’opinione razionalmente informata ed esprimere una comune volontà politica?

 

Non c’è ancora una convincente risposta su come una “volontà comune” possa maturare nei processi decisionali delle democrazie. L’opinione del pubblico non nasce spontaneamente: viene creata da quella “industria  del consenso” che la nozione stessa di democrazia mirava ad escludere. Un’industria diventata sempre più sofisticata, che ricorre all’analisi, ai metadati, alla psicologia, alla creazione di simboli che stimolano desideri, al potere immenso delle tecniche di comunicazione. Tutto ciò alimenta emozioni e irrazionalità.

 

Negli anni tra le due Guerre mondiali si affermava in contrapposizione dialettica allo scetticismo di Lippmann, il pragmatismo di John Dewey sulla validità del metodo democratico. Il suo filo conduttore è il credo nel metodo  democratico: che si tratti di politica, di educazione, di comunicazione o di giornalismo. Una democrazia compiuta non presuppone soltanto l’universalità del diritto elettorale, ma anche l’esistenza di una opinione pubblica pienamente formata, grazie alla comunicazione tra cittadini, esperti e politici, che devono essere responsabili nei confronti del pubblico.

 

Vale la pena riflettere alla profondità del dibattito che ha segnato per oltre un secolo nella cultura dell’Occidente il rapporto tra conoscenza e democrazia. La discussione instauratasi in quell’inizio Anni Venti tra Lippmann e Dewey è tutt’altro che conclusa. Essa concerne gli elementi portanti di uno Stato di Diritto quale si è venuto affermando sino a nostri giorni: primo fra tutti l’elemento della partecipazione consapevole dei cittadini all’esercizio della democrazia, della loro fiducia nella rappresentanza politica che essi esprimono, delle garanzie che devono essere fornite sul piano della conoscenza e della accountability della funzione di governo nei confronti del pubblico.

È davvero difficile pensare a un pilastro più importante per l’affermazione di una democrazia compiuta, che non sia quello del Diritto alla conoscenza.

 

Credo si possa partire da un ragionamento sulla comune identità culturale tra le democrazie contemporanee – un’identità che risale alla kantiana “Critica della ragion pura” e ad altre teorizzazioni sulla Libertà dell’uomo, sulla natura di una Legge morale, e sul valore della conoscenza – per interpretare eventi in Italia e nel mondo che trovano nell’insufficiente radicamento del diritto dei cittadini alla conoscenza il più grave motivo di distorsione dello Stato di diritto.

 

Rileggendo gli importanti contributi resi alla Conferenza dello scorso luglio al Senato, si è colpiti dalla convergenza di valutazioni circa la rilevanza fondamentale del diritto alla conoscenza anche utilizzando chiavi diverse.

 

Esse sono, per fare soltanto alcuni esempi: per Benedetto Della Vedova la centralità del Mediterraneo; per Shahin Ghobadi la situazione iraniana; per Bakhtiar Amin i diritti umani nella ricostruzione irachena; per Ahmed Ghozali l’incapacità occidentale a comprendere la natura di “un bene e un male dentro a noi stessi”, nelle toccanti parole del Presidente algerino Boudjaf appena prima di essere ucciso; per Elisabetta Zamparutti l’esperienza dell’inchiesta Chilcott; per Ezechia Paolo Reale la selezione delle fonti d’informazione nell’era digitale e la curiosa assenza del diritto alla conoscenza nella Dichiarazione Onu del Millennio; per Claudio Radaelli l’importanza dei Freedom of Information Acts anche quali “strumento di attivazione di nuovi meccanismi sociali”. Per l’Ambasciatore del Marocco, Hassan Abouyoub, l’affermazione di un Diritto alla conoscenza sembra vitale per superare le difficoltà emerse in una Comunità internazionale nella quale i concetti della statualità Westfaliana appaiono sempre più inadeguati e occorre un approccio multilaterale nuovo, riconsiderando ad esempio il diritto di veto e la Carta di San Francisco.

 

È nella cronaca quotidiana del nostro Paese, e in quella mondiale, l’evidenza di sempre più ampie deformazioni allo Stato di Diritto, mentre il Diritto alla conoscenza viene negato per interessi particolari o per “ragioni di Stato” addotte strumentalmente e in contrasto con il vero interesse pubblico. Avevo anticipato lo scorso luglio quattro declinazioni del Diritto alla conoscenza che ritengo debbano essere centrali all’attività del “Global Committee for the Rule of Law” che abbiamo appena costituito. Esse sono:

– l’esercizio puntuale del diritto/dovere di informazione;

– la piena trasparenza dei processi decisionali;

– la accountability della politica nei confronti della società civile;

– lo scrutinio di un’informazione veramente libera e indipendente.

 

Si tratta di principi che sono riconosciuti universalmente, come dimostrano numerosissime risoluzioni, dichiarazioni formali e convenzioni adottate dalle Nazioni Unite negli ultimi quindici anni, ma che non sono sufficientemente messi in pratica.

L’impressionante emersione di fenomeni che intuivamo da tempo, ma che sono sempre meglio documentati da inchieste autorevoli ed indipendenti sostenute da settori sempre più ampi della società civile, ci rende sempre più consapevoli che troppo spesso stiamo imboccando la via del diniego della conoscenza, anziché quella del Diritto alla conoscenza. Non c’era bisogno dei Panama Papers per essere certi dell’estensione dei fenomeni di riciclaggio di denaro frutto della corruzione e della criminalità, delle basi finanziarie che alimentano i meccanismi di potere in paesi come il Brasile, il Sud Africa, la Cina e la Russia.

Anche in Italia assistiamo ad arretramenti nella trasparenza e nella accountability che non corrispondono alle intenzioni dichiarate dai nostri Governi in questi ultimi anni.

 

Il Decreto Legislativo sulla trasparenza doveva essere il passaggio decisivo e definitivo verso la freedom of information act, con l’abbandono della vecchia legge 241 del 1990. Invece, sembra addirittura peggiorare l’impianto normativo vigente. L’art. 6 prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni”, ma un lungo elenco di eccezioni vanifica il principio generale con moltissime scappatoie per non divulgare informazioni; il silenzio rigetto; la mancanza di adeguate sanzioni; i costi richiesti al cittadino; e soprattutto l’ampia protezione di interessi individuali esclusi dalle norme sulla trasparenza, a scapito dell’interesse pubblico.

 

Analoghe considerazioni valgono per la mancata trasparenza sulla diffusione delle malattie tumorali nelle Regioni per le quali da anni si verificano livelli abnormi di mortalità rispetto al resto del Paese, proprio nelle zone a più alto inquinamento, come nelle vicinanze dei campi di trivellazione della Basilicata, nella “Terra dei Fuochi” della Campania, in diverse zone della Puglia. L’Istituto Superiore di Sanità dispone di un quadro statistico puntuale e aggiornato che non è però mai stato reso pubblico, con l’abituale “Ragione di Stato” di evitare allarmismi. Le vicende degli ultimi giorni aggravano il senso di voluta opacità e di interessi settoriali che vengono tutelati.

 

Alcune considerazioni non possono non riguardare anche il Segreto di Stato.

La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo si è pronunciata lo scorso febbraio sul caso Abu Omar, stabilendo che le Autorità italiane erano a conoscenza che Abu Omar era stato vittima di un’operazione di extraordinary rendition cominciata con il suo rapimento in Italia e continuata con il suo trasferimento all’estero. Il nostro Paese, secondo i giudici di Strasburgo, ha violato il diritto del predicatore a non essere sottoposto a tortura e maltrattamenti.

 

In un articolo pubblicato su “Giurisprudenza Costituzionale” dopo la sentenza annotata dell’Alta Corte nel 2014 sul ricorso al segreto di Stato nel caso Abu Omar, la Professoressa Arianna Vedaschi dell’Università Bocconi osservava: < la Corte ricorda che il perimetro del segreto di Stato deve essere tracciato esclusivamente dall’Autorità titolare del relativo munus, cioè dal Presidente del Consiglio che lo ha apposto e/o confermato. Quanto all’operatività del vincolo, la Corte afferma poi che, una volta attivato, il segreto copra “tutti i fatti, notizie e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna corporis di carattere organizzativo e operativo, nonché i rapporti con i Servizi stranieri, anche se riguardanti le renditions ed il sequestro di Abu Omar”. E opportunamente, la Corte aggiunge a chiosa “Ciò, ovviamente, a condizione che gli atti e i comportamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela della sicurezza dello Stato”. Da quest’ultimo passaggio emerge la necessità di un controllo effettivo sull’”orientamento” degli atti dei Servizi alle ragioni della sicurezza, laddove abbia trovato riscontro nella conferma dell’Esecutivo. Questa esigenza non risulta pienamente soddisfatta dal self restraint recentemente abbracciato dalla Consulta in materia di segreto… E’ auspicabile che la giurisprudenza della Corte europea spinga in futuro la Corte Costituzionale a riconsiderare l’atteggiamento preso in materia di segreto.>

 

La rilevanza dei diritti umani, e in particolare del Diritto alla conoscenza per l’affermazione dello Stato di Diritto, acquista pertanto particolare attualità sia in Occidente che nei processi di transizione democratica nel Grande Mediterraneo.

Vorrei ricordare alcuni “building blocks” sui quali si può costruire una strutturata iniziativa in ambito multilaterale che prenda spunto da:

 

– la risoluzione del Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU, che ha creato un Forum permanente su Democrazia, Diritti Umani, Stato di Diritto;

– la proposta di una Risoluzione UNGA sulle trasformazioni necessarie a un compiuto Stato di Diritto, codificando risoluzioni e dichiarazioni già adottate per diverse situazioni di crisi;

– il rilancio di una decisa azione PESC sulla Libertà di Religione e di Pensiero (Freedom of Religion and Belief – FORB);

– l’attuazione delle linee guida adottate dai Ministri degli Esteri dell’UE nel giugno 2013, a seguito di una lunga, costante opera della diplomazia italiana insieme ai partners euromediterranei, in particolare quelli del gruppo del “Dialogo Parlamentare del Mediterraneo occidentale” (Dialogo 5+5) formato da un lato da Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Malta e dall’altro da Algeria, Tunisia, Marocco, Libia e Mauritania;

– libertà religiosa, diritti della donna, diritti del fanciullo, educazione alla tolleranza e lotta all’estremismo dovrebbero essere i cinque principi trasformativi per orientare iniziative diplomatiche e multisettoriali nella promozione dello Stato di Diritto. Non si porrà mai abbastanza enfasi sulla necessità di sostenere attivamente il principio della libertà religiosa e della lotta all’estremismo.

 

Confido che questo incontro oggi alla SIOI, presieduto da Franco Frattini, possa aggiungere un altro importante tassello a un mosaico normativo che vorremmo vedere rapidamente formarsi al Palazzo di Vetro.

 

 

 

 

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